Statuto della Fondazione


Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

1.1. È costituita dal Comune di Villanterio la Fondazione denominata “Carlotta Pollini Onlus”. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. i, del D.Lgs. 04/12/97 n. 460, è fatto obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.

La sede è stabilita in Villanterio, presso la Casa comunale.

1.2. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento di soggetti ed enti pubblici e privati e valorizza l'opera del volontariato.

1.3. La Fondazione ha durata indeterminata.

 

Articolo 2 - Finalità

2.1. La fondazione persegue scopi non lucrativi di utilità sociale,  individuati dall’art. 10 comma 1 del  D.L. 460 del 04.12.1997 ed in particolare provvede a:

a) realizzare strutture per prevenire e rispondere a situazioni di bisogno di persone anziane che vertono in situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del bisogno economico.

b) collaborare con gli enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati.

2.2. La fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale,  ivi comprese quelle di natura economica finanziaria, purché realizzate nei limiti della legge, stante la natura non lucrativa della fondazione medesima.

2.3. La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi, ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione stessa, il tutto comunque nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

2.4. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alle precedenti lettere a) b) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2.5. L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art. 12 nonché del documento programmatico – finanziario pluriennale di cui all'art. 13.

 

Articolo 3 - Patrimonio e entrate della Fondazione

3.1. I1 patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio assegnato dal Comune di Villanterio, proveniente dal lascito testamentario della benefattrice Carlotta Pollini;

- da altre eventuali assegnazioni del Comune di Villanterio;

- da somme o beni provenienti da contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, espressamente destinati a patrimonio da parte del soggetto erogante;

- dagli avanzi di gestione che, con delibera di Consiglio, siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio;

- da riserve alimentate dal risparmio d'esercizio che sarà deliberato dal Consiglio.

Il patrimonio non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali; il reddito ottenuto dalla sua gestione è utilizzabile per conseguire le finalità della Fondazione.

3.2. Le entrate della Fondazione, finalizzate al funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, sono costituite da:

- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;

- versamenti e contribuzioni del Comune di Villanterio;

- contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, non destinati a patrimonio;

- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

 

Articolo 4 - Organi

4.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- i Revisori.

 

Articolo 5 - Consiglio direttivo

5.1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dal Comune di Villanterio. Il Comune di Villanterio, prima di procedere alla nomina, potrà consultare le associazioni presenti sul territorio comunale che svolgano attività coerenti con quelle della fondazione al fine di individuare 1 o 2 consiglieri.

Nella individuazione dei restanti consiglieri, il Comune di Villanterio assicurerà modalità di nomina che garantiscano il rispetto della rappresentatività della minoranza consiliare, ove esistente.

5.2. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Il Consiglio direttivo insediato all’atto della costituzione della Fondazione resterà in carica solo per il primo mandato dalla costituzione della Fondazione stessa sino al 30 aprile 2019. A partire dal Consiglio direttivo insediatosi successivamente a tale data la durata in carica del Consiglio direttivo sarà quinquennale. Tutti i Consiglieri, compreso il Presidente, scadono in data 30 aprile 2019 e, successivamente, con la scadenza di ogni successivo quinquennio.

L'Amministrazione comunale nominerà il nuovo Consiglio Direttivo nel termine di sei mesi dalla scadenza.

5.3. Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Revisore.

5.4. Il Consigliere che cessi dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto dal precedente primo comma e dura in carica per il periodo previsto per il Consigliere sostituito, venendo così a scadere contestualmente a tutti gli altri Consiglieri già in carica.

5.5. Nel caso venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, tutto il Consiglio decade.

5.6. Ai membri del Consiglio direttivo potranno essere corrisposti rimborsi spese in relazione all'attività svolta. Al Presidente potrà essere corrisposta una indennità di carica in misura determinata dal Comune di Villanterio.

 

Articolo 6 - Presidente

6.1. Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Villanterio.

6.2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

6.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere da lui delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.

6.4. Il Presidente svolge le attività precisate nel presente statuto e, solo in via d'urgenza, compie atti di amministrazione ordinaria e straordinaria senza la preventiva autorizzazione del Consiglio, sottoponendole, per la ratifica, al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva che dovrà essere assunta e depositata nelle forme di legge.

 

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio direttivo

7.1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due consiglieri.

7.2. Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

7.3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e di cui consti prova dell'avvenuto ricevimento, ai Consiglieri e al Revisore almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il Revisore.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, per audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

7.4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell'art. 6.3.

 

Articolo 8 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

8.1. Il Consiglio ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

 Il delegato deve riferire periodicamente al Consiglio.

8.2. Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo i seguenti poteri da assumersi con propria deliberazione da depositarsi nelle forme di legge:

a) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti;

b) l'esame e l'approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 13;

c) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 12, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta;

d) l'approvazione degli eventuali Regolamenti di funzionamento;

e) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Direttore nonché la determinazione del relativo compenso;

f) l'attribuzione al Direttore, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri, nonché degli obiettivi da raggiungere nel corso dei vari esercizi con attribuzione delle risorse necessarie, nonché la verifica e controllo dei risultati;

g) l'individuazione delle modalità di investimento del patrimonio.

8.3. Il Consiglio direttivo nomina i membri del Comitato consultivo. Possono essere nominati membri del Comitato consultivo cittadini residenti nel Comune di Villanterio o altri cittadini che siano parenti o collaboratori degli anziani assegnatari degli alloggi della Fondazione. Il Comitato consultivo può avanzare proposte al Consiglio direttivo relative allo svolgimento delle funzioni di quest’ultimo. Può, se invitato, partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

 

Articolo 9 - Direttore

9.1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore, e ne determina la durata in carica e l'emolumento, sentito il Revisore.

9.2. Il Direttore è al vertice della struttura operativa della Fondazione, pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento della Fondazione.

9.3. Il Direttore, in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) predispone gli eventuali Regolamenti di funzionamento della Fondazione previo parere del Consiglio direttivo;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;

d) coadiuva il Presidente nella predisposizione:

- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 12;

- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;

- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;

e) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il documento programmatico annuale di cui all'art. 12, nonché il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta;

f) coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione del documento programmatico finanziario pluriennale di cui all'art. 13;

g) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

h) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente e dal Consiglio nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

 

Articolo 10 - Il Revisore

10.1. Il Revisore è nominato Sindaco pro-tempore del Comune di Villanterio.

10.2. Il Revisore deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia. Si richiama, in quanto compatibile, l'articolo 2399 c.c. per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza.

10.3. Il Revisore dura in carica  per tre anni.

Può essere rinominato una sola volta. In caso di sostituzione in corso di mandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

10.4. Il Revisore esercita le funzioni indicate negli artt. 2403, 2403 bis, 2409 ter e seguenti del codice civile; la responsabilità è disciplinata dall'art. 2407 del codice civile.

10.5. Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo in conformità alle tariffe professionali relative.

10.6. Il Revisore vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco del Comune di Villanterio le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

 

Articolo 11 - Esercizio e bilancio

11.1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro 120 (centoventi giorni) dalla sua chiusura, il Presidente, coadiuvato dal Direttore, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile dal codice civile in materia di redazione di bilancio delle società di capitali e lo sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio dovrà perseguire obbligatoriamente finalità di pareggio.

11.3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore se nominato, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

 

Articolo 12 - Documento programmatico annuale

12.1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

 

Articolo 13 - Documento programmatico - finanziario pluriennale

13.1. Il documento programmatico - finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obbiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

Detto documento dovrà contenere valutazione inerenti le ricadute ed i benefici degli interventi proposti dal Consiglio per rispondere ed attuare le finalità della Fondazione

13.2 Il documento programmatico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Direttore, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 11.3 e 12.

 

Articolo 14 - Scioglimento o estinzione per qualsiasi causa

14.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia.

14.2 In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa della Fondazione:

- il patrimonio della Fondazione sarà devoluta al Comune di Villanterio il perseguimento di fini di pubblica utilità;

- in subordine, su specifica delibera del Consiglio Comunale, può essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 189 e 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- in ogni caso, i beni concessi in uso alla Fondazione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.

 

Articolo 15 - Disposizioni finali

15.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge di settore e all'art. 14 e seguenti del Codice Civile.